Statuto dell'associazione - Prospettive Comuni
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Statuto dell’associazione

Art. 1. – E’ costituita l’Associazione politico culturale Prospettive Comuni che è una libera Associazione, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – L’Associazione Prospettive Comuni persegue i seguenti scopi:

  • sostenere e favorire la completa esigibilità dei diritti sociali sanciti dalla Costituzione italiana: diritto al lavoro (art.4), diritto alla salute (art.32), diritto allo studio e alla formazione (art.34e35),dirittoall’assistenzasociale(art.38);
  • difendere ed ampliare lo stato sociale in particolare difendere il servizio sanitario nazionale, il sistema scolastico e formativo pubblico e le istituzioni di pubblica assistenza
  • ampliare la diffusione delle culture solidali nell’interesse del singolo e della collettività, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
  • superare l’individualismo, l’opportunismo e le discriminazioni di qualunque tipo con particolare riferimento al contrasto al razzismo, alle discriminazioni di genere, orientamento sessuale e di quelle che si perpetrano nei confronti delle fasce deboli; proporre un modello di cittadinanza che lega in modo inscindibile la puntuale, rivendicazione dei diritti con la stretta osservanza dei doveri civici in primo luogo con l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi;
  • superare il predominio del potere economico – finanziario sui diritti civili, sociali e di cittadinanza;
    rivendicare la partecipazione democratica e diretta della base S\:H ai processi decisionali politici e amministrativi;
  • affermare i valori etici dell’iniziativa politica libera, disinteressata e priva di conflitti di interesse;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’Ideale dell’educazione permanente ai valori della solidarietà sociale;
  • porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati, necessitano di sostegno per iniziative di riscatto sociale.
  • favorire ed esercitare anche in forma diretta forme di solidarietà concreta a sostegno delle necessità primarie dei ceti più deboli.

Art. 3. – L’associazione Prospettive Comuni per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri;
  • attività di formazione: corsi di aggiornamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, educazione ai diritti e ai doveri sociali;
  • attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  • realizzazione di un sito aperto per dibattiti e discussioni sulle attualità politiche e sociali;
  • attivazione di specifici servizi associativi.

L’associazione promuove altresì la crescita culturale degli associati amche attraverso l’interscambio di esperienze e risorse . A tal fine dà impulso a rapporti ed intese con persone fisiche e giuridiche, Enti, Organizzazioni, Movimenti, Associazioni e Fondazioni che perseguono fini analoghi, anche mediante reciproca federazione.

Art. 4. – l’associazione Prospettive Comuni è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Isoci si distinguono in :

  • Soci ordinari; persone fisiche che abbiano corrisposto preventivamente la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • Soci aggregati: associazioni, enti o istituzioni, nella persona del loro rappresentante designato, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro “‘T)sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla realizzazione dei programmi

‘., t”~ ‘associazione. Rappresentanti di associazioni federate.

l ‘” uote o i contributi associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a
caÌJ a di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
o.
rt. 5. – l’ammissione dei soci ordinari e aggregati è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei Garanti.

Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. “socio che abbia tenuto comportamenti difformi, che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione potrà essere deferito dal Consiglio direttivo al collegio dei garanti per la valutazione di detti comportamenti. Il collegio si dovrà esprimere entro 90 giorni, deliberando in modo inappellabile l’archiviazione del caso ovvero l’applicazione delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 7. – Tutti i soci ordinari di età superiore a 16 anni hanno diritto di voto in assemblea anche per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione. ” diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Il voto elettivo è segreto ed individuale, salvo deroghe stabilite dall’assemblea e comunque con il limite di una delega per ogni votante

Art. 8. -le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: contributi;

donazioni e lasciti;
rimborsi;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

ogni altro tipo di entrate beni, immobili e mobili;

I contributi sono costituiti dalle quote di associazione annuale degli aderenti, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari.
la quota annuale potrà essere modulata sulla base della capacità contributiva del socio. le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organlzzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art.9.-l’annofinanziarioiniziail1o gennaioeterminail31dicembrediognianno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile e pubblicato sul sito dell’associazione

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere depositato presso la sede dell’ Associazione e pubblicato sul sito dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. lO. – Gli organi del!’Associazione sono: l’assemblea dei soci;

il Consigliodirettivo; il Segretario;
il Tesoriere;
il Collegio dei revisori; il Collegio dei Garanti;

Art. 11. – l’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno due volte all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

l’assemblea straordinaria delibera in prima convocazlcne con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

la convocazione va fatta con awiso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e pubblicato sul sito dell’Associazione

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede e sul sito dell’Associazione del relativo verbale.

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Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: Stabilisce le linee politiche generali dell’associazione. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
approva il regolamento interno.

eleggeil Consigliodirettivo; elegge ilsegretarioeiltesoriere;

elegge il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Garanti;
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto nonché sulla decadenza

dei componenti gli organi statutari e dell’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che

dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – /I Consiglio Direttivo è composto da almeno 1 membro ogni SO soci iscritti, comunque con un minimo di 5 membri ed un massimo di 20, eletti ogni tre anni dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il segretario e il tesoriere sono membri di diritto del consiglio direttivo, specificatamente eletti a tali cariche dall’Assemblea, in aggiunta ai componenti di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei

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membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano v ~ aggioranza di 2/3 dei soci.
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• 14. – I I Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Prospettive Comuni.
,.4 I riunisce non meno di 6 volte all’anno ed è convocato da: -.)-a’ò _ il segretario;

da almeno la metà dei componenti, su richiesta motivata;

su richiesta motivata e scritta di almeno il 10% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, definisce

il programma di iniziative dell’associazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
sottopone all’approvazione dell’assemblea il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; sottopone all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci anche sulla base dellacapacitàcontributiva individuale;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione e/o sul sito dell’associazione.

Art. 15. – Il segretario dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dali’ Associazione; Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. il Tesoriere
Dura in carica tre anni, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere ai pagamenti e agli incassi. Predispone bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del direttivo e dell’assemblea. Ha responsabilità amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

Art. 17. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti ogni tre anni dall’ Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. I revisori possono partecipare con diritto di parola e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Dura in carica tre anni.

Art. 18. – 11 Collegio dei Garanti è composto da tre soci eletti , ogni tre anni dall’assemblea. Decide insindacabilmente, entro novanta giorni, sulle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 6, nonché sui dinieghi di ammissione.
I Garanti possono partecipare con diritto di parola e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art.19. – Le cariche di componente il Consiglio direttivo, Il Collegio dei revisori ed Il Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro.

Art. 20. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con maggioranza di almeno il 50% dei soci ordinari. . Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 21. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese documentate, come stabilito da apposito regolamento.

Art. 22. – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.